Associazione Hair Beauty Italy ETS
C.F. 90101950633
Corso Italia 60, Piano di Sorrento, 80063, NA
Italia
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L’Associazione ha sede in Corso Italia 60 – 80063 Piano di Sorrento Na.
Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.
Il Guidone dell’associazione è rappresentato dal fondo nero con strisce a tricolore verde bianco e rosso e con al centro la scritta HBI Hair Beauty Italy.
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche legate alla categoria artigiani, parrucchieri, barbieri, estetiste e Centri Benessere mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale e senza scopo di lucro (cfr. art. 5 CTS):
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali con finalità educative e sociali giovanili con la valorizzazione delle attività artigianali anche a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio attraverso la divulgazione di professioni artigianali, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, e successive modificazioni;
b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni professionali dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
c) ricerca scientifica per i prodotti utilizzati dalla categoria di particolare impatto ambientale, ecosostenibile e di interesse sociale;
d) organizzazione e gestione di attività culturali, radiodiffusione sonora, attività artistiche o ricreative di particolare impatto ed interesse sociale, delle attività, artigianali con uso di strumenti editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa con proiezione e possibilità di stage e inserimento nel mondo lavorativo artigianale; assistenza per aperture attività artigianali e commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttori operanti in area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, e a tutela integrale dei lavori minorili, impegnandosi al contrasto del lavoro infantile;
f) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’ articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (disciplina del riordino da parte del Governo); L’Associazione “HAIR BEAUTY ITALY” ets può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, come di seguito specificate:
– – Scuola di formazione per corsi di aggiornamenti, nuove tendenze, moda, metodi innovativi, applicazioni, formazione apprendistato riconosciuto ai fini di legge e conseguimento di valido attestato riconosciuto.
La formazione potrà essere svolta in sede ordinarie e straordinarie, on-line e con tutti i sistemi informatici e non, consentiti; – Iniziative volte alla tutela degli acconciatori e parrucchieri uomo, donna, barbieri e centri estetici e di benessere, per la difesa dei loro interessi e per l’affermazione dei loro diritti,
– Assistenza sia stragiudiziale che giudiziale, avanti a qualunque Autorità nazionale, internazionale o Ente;
– Valida rappresentanza Governativa per la categoria;
– Tutela del lavoro e salariale delle varie categorie artigiani e loro dipendenti;
– Tutela legale della sicurezza sul lavoro;
– Coordinamento al fine di organizzare la mobilità del lavoro e la specializzazione professionale;
– Ottenimento di tutte le Autorizzazioni e Accreditamenti per poter svolgere regolare formazione riconosciuta a livello Nazionale e Regionale, per espletare le attività di parrucchieri uomo, donna, centri estetici e di benessere, necessarie, oltre a creare rapporti con le imprese per il rilascio di documentazione prevista dalla normativa vigente;
– Coordinamento dei contatti con fornitori nazionali ed esteri con apposite convenzioni con tutte le società per poter ottenere il massimo dei benefici ed acquisto di prodotti per tutti gli associati;
– Coordinamento con Enti Governativi, Comunali e Regionali, per accedere a progetti e richiedere fondi per la realizzazione di attività di categoria, ma, anche di interesse sociale;
– Corsi periodici di nuove tecniche, metodi, sistemi di lavoro che permettono agli associati di ottimizzare i costi e di essere sempre aggiornati con l’evoluzione tecnologica, ambientale con coinvolgimento di stagisti, tirocinanti e apprendisti;
– Promozione di proposte legislative al Governo al fine di migliorare le normative mancanti e le cui lacune si evidenziano nell’attività artigianale di categoria;
– Organizzazione di eventi, manifestazioni, spettacoli, concorsi di moda, fiere, meeting, cinema, teatro, tv, mercatini e tutte quante le altre manifestazioni attinenti le attività di categoria con diffusione e pubblicità attraverso tutti i sistemi di comunicazione;
– Progettazione e diffusione di brand, marchi e brevetti,
– Realizzazione di linee di prodotti ad alta gamma professionale di basso impatto ambientale ed ecosostenibili da poter distribuire a tutti gli associati, nazionali e internazionali;
– Realizzazione di un sito web in cui saranno tutte le attività svolte dall’Associazione con evidenza delle Convenzioni con Enti Pubblici e Privati, società Nazionali ed Estere, Sponsor e/o partner per i nostri associati, fidelizzando gli associati con una card per accedere servizi;
– La quota associativa annuale sarà pari ad € 5,00 per tutti gli associati;
– Convenzioni ed agevolazioni per la formazione del personale;
– Studio ed elaborazione di proposte per agevolazioni fiscali;
– Rilascio nuove licenze per nuove aperture con normative atte a salvaguardare le attività e nello specifico a definire le distanze da rispettare;
– Tutela diritti e doveri dei titolari e gestori saloni e centri estetici;
– Assunzioni e licenziamenti del personale;
– Convenzioni con Istituti e/o Scuole per corsi di formazione, apprendistato, stage, tirocini;
– Proposte e provvedimenti per il rilascio di pareri Igienici sanitari;
– Studi sulle normative a tutela dell’Abusivismo e/o del lavoro svolto a domicilio senza alcuna licenza e/o P. IVA e/o assunzione, con individuazione, di provvedimenti a salvaguardia di Parrucchieri, Barbieri, Centri estetici e di Benessere;
– Proposte, innovazioni e tecnologia e idee all’avanguardia per la categoria;
– Studio e proposte per scelte strategiche e mirate a migliorare la qualità del lavoro della categoria.
L’Associazione può, inoltre, compiere ogni operazione mobiliare ed immobiliare (acquisti, vendite permute, locazioni); accedere a finanziamenti nazionali e comunitari, assumere il personale necessario per l’attuazione delle finalità associative e per l’autonoma gestione tecnica e amministrativa.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi
– attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva
– al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.
Il termine associati indica le persone fisiche e gli Enti Pubblici o Privati e del Terzo settore con o senza scopo di lucro che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborando attivamente e personalmente con le loro competenze e conoscenze al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Sono associati i fondatori dell’Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell’organo amministrativo. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone. Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’Organo Amministrativo. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione di cui all’art. 16 facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’Associazione.
L’Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari. L’Associazione potra’ nominare in ogni Regione un referente,come componente Regionale,Provinciale e territoriale che sara’ riconosciuto come volontario e al quale si applichera’ tutto quanto previsto dall’art.4 dello Statuto. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito non a titolo oneroso, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini
di collaborazione e solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del
CTS e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione, sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari tenuto presso la Sede dell’Associazione.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di
amministrazione una domanda che dovrà contenere:
– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica e di PEC;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Sull’istanza si pronuncia l’Organo Amministrativo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, quest’ultimo deve, entro 60 giorni, motivare l’eventuale deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati; chi l’ha proposta può – entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto – chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, nella prima adunanza successiva.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 7; non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
La qualifica di associato è a tempo indeterminato e si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può, però, recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione scritta all’Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, non paga la quota associativa per 2 anni consecutivi o che arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) l’Organo di Amministrazione, denominato Consiglio Direttivo (Presidente, vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Consiglieri);
c) l’organo di controllo (collegio dei sindaci) – (collegio probiviri).
A) Funzioni L’assemblea degli associati:
– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e il Revisore;
– approva il bilancio di esercizio;
– delibera sulla responsabilità degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
– approva i regolamenti;
– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
– delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;
– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.
B) Convocazione
L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, ed in alternativa in videoconferenza almeno due volte all’anno. Una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale. L’Assemblea deve essere, necessariamente, convocata per il rinnovo delle cariche in scadenza e per la nomina dei nuovi Membri del Consiglio. L’assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, oppure con le indicazioni delle modalità di accesso alla riunione in videoconferenza e dell’eventuale data di seconda convocazione con la specifica all’Ordine del Giorno delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione, almeno 7 (sette) giorni prima
della data fissata dell’assemblea. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta, validamente pervenuta all’Associazione.
C) Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni.
Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato. Ciascun associato esprime un solo voto.
All’associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. Il voto si esercita in modo palese.
D) Svolgimento
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente in alternativa in caso di assenza di entrambi, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata al Segretario, mentre la relazione sulla contabilità è relazionata dal tesoriere. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio
dei propri diritti di associato.
Il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di professionisti ed esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione oppure in alternativa in videoconferenza.
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante .
E) Maggioranze
L’Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati
– in proprio o per delega
– aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
In seconda convocazione, l’Assemblea, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti, in proprio o per delega.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
A) Funzioni È l’Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo di:
– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
– convocare l’Assemblea degli associati;
– provvedere e deliberare all’ammissione e all’esclusione degli associati; – redigere il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
– predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;
– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre mutui e prestiti con Banche e Istituti di credito, con altre
istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
– determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
– determinare, eventuali, finanziamenti infruttiferi di Soci per sopravvenute esigenze economiche associative;
– sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;
– consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure e progetti selettivi ad evidenza pubblica e privata comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
– conferire mandati/incarichi e nomine professionali a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
– promuovere e organizzare tutti gli eventi associativi;
– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri Organi;
– redigere e pubblicare con qualsiasi mezzo il programma annuale di tutte le attività dell’associazione .
Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
B) Composizione
Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 o piu’ determinato dall’assemblea in sede di nomina.
I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 5 anni ossia (cinque) esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.gli stessi sono rieleggibili.
I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;
– professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
– indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’associazione. Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere e i Consiglieri. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.
Tutte le cariche sono a titolo gratuito salvo i rimborsi delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell’incarico.
C) Funzionamento
Il Consiglio Direttivo si riunisce, previa convocazione del Presidente, da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’Ordine del giorno con l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, il componente, l’Organo di Controllo.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché l’Organo di Controllo sia stato informato e non vi sia opposizione.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario e da tutti Membri del Consiglio presenti, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.
D) Doveri dell’ufficio
I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale.
Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario .
Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.
I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.
I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.
Si applica in ogni caso il disposto dell’art. 2475-ter del codice civile.
Presidente dell’Associazione
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica quanto l’Organo di amministrazione, è rieleggibile e può cessare per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo C.D.A. e la designazione del Presidente. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
A) Funzioni
L’assemblea può nominare, se intervengono gli obblighi e i termini normativi, un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina, al ricorrere dei casi previsti dalla legge o se richiesto dall’assemblea stessa.
Qualora intervenga l’obbligo della nomina dell’Organo di Controllo, esso, vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. Qualora intervenga l’obbligo della nomina dell’Organo di Controllo, i componenti hanno diritto a partecipare, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.
B) Composizione
L’Organo di Controllo è composto dal uno o più membri scelti dal C.D.A. fra i soci e/o professionisti esterni. Qualora intervenga l’obbligo della nomina , esso dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.
All’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 cod. civ.
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione iscritti nell’apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata, anche, all’Organo di Controllo; in tal caso se la nomina è singola o è designata la collegialità, tutti i suoi componenti, compreso il Revisore Unico, devono essere scelti fra Revisori Legali iscritti nell’apposito Registro istituito presso il Ministero dell’Economia (MEF).
A) Composizione
Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, nonché di tutte le risorse economiche
– necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività
– provenienti da: contributi degli associati e quote associative, rendite patrimoniali, erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, proventi di attività di fund raising, donazioni, eredità e lasciti generali, attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e da tutte le eccedenze di bilancio.
B) Funzione
Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all’art. 2.
In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.
Come disposto dal CTS, sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta, e, quindi, assolutamente non applicabili di utili le seguenti attività:
– la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
– la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
– l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle ditte individuali o società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;
– la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l’Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare .
L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.
Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, se necessita è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo. Ricorrendo le condizioni di Legge e dove necessita il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.
Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo volontario e senza nessun tipo di retribuzione neanche occasionale, con il riconoscimento ed il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per l’espletamento delle attività di volontariato;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; – il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, se previsto;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono, se previsto.
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore. (Cfr. art. 9 CTS.) L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile civile.
Letto, approvato e sottoscritto
Lovecchio Rossella
Mastronardi Catello
Ronci Ramona
Conti Cristina
Di Maria Michelino
Vele Emmanuele
Matalone Filippo
Sorrentino Antonio
Panariello Rosario
Garau Riccardo
Garofalo Enrico
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